Provvedimenti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).

Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Bolkestein). Sentenze parallele nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021 del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria. Sentenza n. 539 del 18 gennaio 2022 del TAR Lazio. Atto di indirizzo.

Tipologia: provvedimento organo indirizzo-politico
Provvedimento numero: 28/2022
Struttura responsabile: ATTIVITA' PRODUTTIVE
Responsabile del provvedimento: Meo Addolorata
Data del provvedimento: 18-02-2022
Contenuto creato il 01-03-2022 aggiornato al 01-03-2022
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